La riforma del 2012 (L. 100/2012)
Con il D.L. 15 maggio 2012 n. 59 (convertito in legge 23 luglio 2012 n. 118), il potere di dichiarare lo stato d'emergenza viene sottratto al Dipartimento della Protezione Civile e riattribuito al Ministro dell'Interno e al Segretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, l'emergenza può essere dichiarata, in accordo con le Regione, a seguito di calamità naturali da fronteggiare con mezzi o poteri straordinari per predefiniti e temporanei periodi di tempo, di norma 180 giorni prorogabili, una sola volta, di ulteriori 180.
Rispetto alla precedente legge 225/1992, viene introdotta una durata di riferimento (non tassativa) e l'obbligo di accordo con la Regione per la proclamazione dello stato d'emergenza. La norma limita anche l'utilizzo delle ordinanze emanate dalla Protezione Civile, che in deroga alle leggi vigenti, possono essere emanate nel rispetto:
Dieci giorni prima della fine dello stato di emergenza, al fine di favorire il subentramento dell'amministrazione pubblica competente, possono essere emanate apposite ordinanze, anche per coordinare gli interventi che si rendano necessari dopo la fine dello stato di emergenza. possono essere inoltre anche essere emanate, per la durata massima di sei mesi, non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.
La gestione dei fondi per la ricostruzione in deroga alle norme sulle gare d'appalto ha un termine di 6 mesi, e si sposta quindi dalla competenza della Protezione Civile agli enti locali. Governo e Regione possono aumentare le accise sulla benzina e su determinati tipi di gasolio. Inoltre, in caso di distruzione della garanzia ipotecaria, i debiti residui dei mutui sono estinti dal Ministero delle Finanze.
Manca tuttavia una disciplina generale in merito alla sospensione di pagamento e riscossione, parziale annullamento e rateizzazione, per i vari obblighi tributari: tasse e imposte, contributi assistenziali e previdenziali. Nel tempo, si sono succeduti decreti per specifiche calamità naturali, con condizioni molto diverse per le comunità interessate.
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Il "metodo Augustus"
Il coordinamento di tutte le componenti avviene, ai vari livelli territoriali e funzionali, attraverso il cosiddetto metodo Augustus, che permette ai rappresentanti di ogni funzione operativa (sanità, volontariato, telecomunicazioni, ecc.) di interagire direttamente tra loro ai diversi "tavoli decisionali" e nelle sale operative dei vari livelli (COC, COM, DICOMAC, ecc.), avviando così in tempo reale processi decisionali collaborativi.
I rappresentanti delle diverse funzioni sono coordinati da un disaster manager.
Il Metodo Augustus (dal nome dell'Imperatore Augusto, che era il primo ad aver costituito "tavoli consultivi" tra i suoi collaboratori) ha già dimostrato la sua ottima funzionalità in occasione delle più recenti calamità che hanno colpito l'Italia. Augusto sosteneva che: «Il valore della pianificazione diminuisce con l'aumentare della complessità degli eventi»: di fronte a situazioni complesse ed estreme occorre rispondere con uno schema operativo semplice e flessibile.
Attualmente, in caso di disastro o calamità, tenuto conto della gravità dell'evento, e se gestibile a livello locale o necessita invece, dell'intervento statale, vengono attivate immediatamente le seguenti strutture:
Ognuno di questi tipi di Centro, ai vari livelli, è solitamente costituito su due sezioni:
- "Strategica", con i responsabili di funzione,
- "Operativa", con operatori e supporti logistici,
necessarie per garantire i collegamenti, la continuità operativa, il supporto alle funzioni decisionali, etc.